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Nuova ordinanza di Fedriga: ok al calcetto e ai giochi di carte

È consentito inoltre lo svolgimento delle processioni religiose, delle celebrazioni e manifestazioni tradizionali che comportano lo spostamento fisico

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UDINE – E’ entrata in vigore mercoledì 1 luglio l’ordinanza contingibile e urgente numero 20, firmata dal
governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga che detta ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il documento, nel rispetto delle linee guida approvate il 25 giugno scorso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e di quelle approvate dalla Regione Friuli Venezia Giulia, consente la ripresa degli sport di contatto e di squadra e la ripresa di tutte le attività di formazione per lavoratori e dipendenti del settore pubblico e privato di qualsiasi natura.

Con la nuova ordinanza, torna la possibilità per gli esercizi commerciali, di ristorazione e di servizi, nonché per i circoli ricreativi, di mettere a disposizione quotidiani e riviste a favore dell’utenza. Sono ammessi anche i giochi di carte, a condizione che i giocatori provvedano frequentemente alla sanificazione delle mani con soluzione igienizzante e che le carte da gioco vengano a loro volta igienizzate al termine di ogni cambio giocatori. È consentito inoltre lo svolgimento delle processioni religiose, delle celebrazioni e manifestazioni tradizionali che comportano lo spostamento fisico, purché sia assicurato, con ogni mezzo idoneo, compreso quello dell’informazione e vigilanza, il divieto di assembramento e l’obbligo di distanziamento interpersonale di un metro.

L’ordinanza 20 dispone, in aggiunta, le misure di distanziamento nei cinema e nei teatri, che saranno tenuti ad alternare i posti a sedere con poltroncine lasciate vuote. Infine rimane obbligatorio l’uso delle protezioni per le vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e all’esterno, in tutte le occasioni nelle quali non risulti possibile garantire il distanziamento di sicurezza tra non conviventi. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo delle protezioni. Nello spostamento in autoveicoli è obbligatorio l’uso delle protezioni laddove non si assicuri il distanziamento di un metro tra non conviventi. È comunque obbligatorio, per chiunque si rechi fuori dell’abitazione, avere a disposizione le protezioni. L’ordinanza numero 20 resterà in vigore fino al 31 luglio.

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1 Commento

1 Commento

  1. Avatar

    micmarc

    1 Luglio 2020 at 17:08

    Ma scusatemi, come fanno le autorità a verificare che due siano o no conviventi? 1) Per le indicazioni del garante della privacy, non abbiamo l’obbligo di dare quel tipo di dettagli privati; 2) io posso avere un domicilio ufficiale, ma vivere nella mia casa di montagna o ala mare; 3) posso non essere sposato e convivente con una persona senza che questa risulti domiciliata a casa mia o io a casa sua…

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